STATUTO 2008

ISTITUTO ALCIDE CERVI per la storia contemporanea, per la storia dell’agricoltura, dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della resistenza nelle campagne con sede a Gattatico (RE) in via Fratelli Cervi n.9

STATUTO modificato e ratificato dall’Assemblea l’8 novembre 2008

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Natura
Su congiunta iniziativa della Alleanza Nazionale dei Contadini (ora Confederazione Italiana Agricoltori), dell’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, della Amministrazione Provinciale di Reggio nell’Emilia e del Comune di Gattatico in Provincia di Reggio nell’Emilia si costituiva, in data 24 aprile 1972 in Reggio nell’Emilia alla via Berta 2, l’ “Istituto Alcide Cervi per la storia dell’agricoltura, dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della resistenza nelle campagne”, Istituto che ora assume la denominazione di “Istituto Alcide Cervi per la storia contemporanea, per la storia dell’agricoltura, dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della resistenza nelle campagne”.
L’ “Istituto Alcide Cervi per la storia contemporanea, per la storia dell’agricoltura, dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della resistenza nelle campagne” (nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come “Istituto”) ha sede in Gattatico (Reggio Emilia) alla via Fratelli Cervi  9.
L’Istituto potrà istituire, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme di legge, sedi secondarie, dipendenze, rappresentanze, uffici, sia in Italia che all’estero.
L’Istituto ha natura di associazione di diritto privato, ha propria personalità giuridica in forza del d.p.r. 18 luglio 1975 n 533 e gode di autonomia amministrativa.
Articolo 2 – Durata
L’Istituto ha durata di anni 99 (novantanove), decorrente dalla data di costituzione, e non ha alcun fine di lucro.
La durata dell’Istituto potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, adottata con la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei Rappresentanti dei Soci presenti.
Articolo 3 – Scopo
L’Istituto ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire, nel quadro di una generale conoscenza e di specifici approfondimenti della storia contemporanea, attività scientifiche e culturali nelle materie inerenti la resistenza,  l’agricoltura, il mondo rurale, l’alimentazione e l’ambiente, sotto i profili storico, economico, sociale, giuridico, letterario ed artistico.
In particolare, l’Istituto promuove e conduce, con ogni mezzo, ricerche, studi, elaborazioni e iniziative in relazione alle esigenze dello sviluppo civile e sociale delle campagne, nello spirito della Costituzione della Repubblica ed in rapporto ai movimenti popolari  ed alla partecipazione dei contadini alla lotta antifascista ed alla Resistenza.
L’Istituto ha  altresì lo scopo di allestire, curare, gestire ed organizzare iniziative nei luoghi della memoria e di testimonianza dei valori della Resistenza, della lotta antifascista e della civiltà contadina, nonché di realizzare iniziative e gestire strutture di natura culturale aventi attinenza con la storia del ventesimo secolo, la resistenza, l’agricoltura, il mondo rurale, l’alimentazione e l’ambiente.
Con particolare impegno l’Istituto si occupa del campo della formazione, della didattica ed opera nel campo culturale e artistico. A tale fine:
1.    promuove progetti, iniziative e attività di ricerca nei campi di sua competenza;
2.    organizza e partecipa alla formazione e all’aggiornamento di insegnanti e di figure professionali che operano im ambito culturale e socio-educativo;
3.    coordina esperienze significative ed organizza la documentazione e la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente alle sue finalità;
4.    favorisce la creazione di laboratori sperimetnali per l’insegnamento dell’area storico-sociale, fornendo un supporto scientifico a scuole ed enti di formazione;
5.    collabora ai processi di riforma, sperimentazione e innovazione didattica;
6.    cura la pubblicazione, anche in forma multimediale, di materiale documentario, saggistico e informativo sulle tematiche di sua competenza;
7.    contribuisce al rinnovamento dell’insegnamento storiografico.
E’ escluso lo svolgimento da parte dell’Istituto di qualsiasi attività professionalmente organizzata a carattere commerciale, artigianale o industriale.
È fatta in ogni caso salva la possibilità di svolgere attività volta alla diffusione dei materiali e dei beni prodotti dall’Istituto nel perseguimento del proprio scopo statutario, attività che, per le caratteristiche che le sono proprie, non integra i requisiti di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Articolo 4 – Oggetto della associazione
Per il raggiungimento dei propri scopi, ferma restando l’esclusione dello svolgimento di attività imprenditoriale di cui all’articolo 3, l’Istituto promuove e svolge le attività di volta in volta reputate idonee, quali attività di ricerca, di studio, di elaborazione, catalogazione e diffusione di materiali, prodotti e servizi, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità; tra queste, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, promuovere, organizzare ed effettuare ricerche, convegni, mostre, corsi, seminari, spettacoli; produrre, editare, pubblicare, rappresentare e diffondere materiali scritti, sonori, iconografici ed audiovisivi su supporto cartaceo, ottico, elettronico o magnetico e comunque realizzati con ogni altro mezzo attualmente conosciuto o che possa essere scoperto in futuro; promuovere, nelle forme ritenute più opportune, contatti, intese, accordi anche operativi, sia a livello nazionale che internazionale con enti, associazioni, gruppi locali o persone singole che perseguano, in tutto o in parte, scopi analoghi o complementari a quelli dell’Istituto; promuovere la nascita di associazioni, gruppi, istituzioni, centri che perseguano le medesime o analoghe finalità dell’Istituto o che comunque siano di ausilio al perseguimento degli scopi dell’Istituto.
L’Istituto può assumere la gestione di patrimoni culturali quali biblioteche, musei e archivi, nell’ambito delle proprie finalità e nel perseguimento del proprio scopo associativo.
E’ in ogni caso oggetto della attività dell’Istituto, al cui perseguimento gli associati si impegnano, con la adesione, a conformare, per quanto di rispettiva pertinenza e nell’ambito delle rispettive possibilità, le proprie iniziative:
4a)    conservare e gestire il materiale donato da Alcide Cervi al Comune di Gattatico ed all’Amministrazione Provinciale di Reggio nell’Emilia, curandone l’aggiornamento e la integrazione allo scopo di organizzarlo in “Museo Cervi dell’Antifascismo Contadino e della Resistenza nelle Campagne”, presso l’ex Casa Cervi, acquisita dall’Amministrazione Provinciale di Reggio nell’Emilia e ceduta in uso a titolo gratuito all’Istituto;
4b)     conservare e gestire il materiale bibliotecario, bibliografico ed archivistico di Emilio Sereni, quale analiticamente identificato dall’inventario conservato dall’Istituto, patrimonio unico con destinazione unitaria, ai sensi dell’articolo 816 del codice civile, di proprietà della Confederazione Italiana Agricoltori e da questa ceduto in uso a titolo gratuito all’Istituto, curandone il costante aggiornamento delle sezioni che rientrano nelle finalità dell’Istituto, assicurandone la conservazione e la pubblica fruibilità, organizzandolo in “Biblioteca ed Archivio Emilio Sereni”, ponendo in essere le iniziative opportune al fine di valorizzarlo pienamente, come luogo di approfondimento e ricerca sui temi legati all’agricoltura, alla storia dell’agricoltura, ai movimenti contadini, al paesaggio agrario e alla sua evoluzione, all’ambiente, nonché come luogo di approfondimento e di studio della figura e dell’opera di Emilio Sereni.
Costituisce altresì oggetto della attività dell’Istituto la acquisizione di materiale storico ed archivistico, ulteriore rispetto a quello già conservato e custodito presso l’Istituto, riguardante le organizzazioni agricole e contadine, professionali, sindacali, cooperative e comunque realtà associative, culturali e del lavoro, sia che si tratti di materiale raccolto direttamente dall’Istituto sia che lo stesso venga ceduto o affidato in custodia all’Istituto. L’acquisizione del materiale archivistico è subordinata alla favorevole deliberazione  del Consiglio di Amministrazione, resa su parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Scientifico, in ordine all’effettivo valore culturale o storico del materiale e alla sua coerenza con gli scopi e la storia dell’Istituto. L’Istituto, una volta acquisita la proprietà o la disponibilità del materiale, ne cura la  conservazione, la inventariazione, la fruibilità pubblica, la custodia, la gestione e lo organizza in Archivio storico nazionale dei movimenti contadini ovvero in eventuali altri Archivi che l’Istituto ritenga di costituire.
Le attività dell’Istituto si articolano  in modo da favorire la promozione ed il sostegno di iniziative coerenti con lo scopo e con l’oggetto dell’Istituto medesimo, mantenendo rapporti con gli ambienti culturali impegnati nel perseguimento di finalità e scopi analoghi a quelli dell’Istituto o comunque con essi coerenti, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle ricerche di interesse storico inerenti la resistenza, il mondo e la cultura rurale nonché i problemi dell’alimentazione e dell’ambiente. L’Istituto ricerca e promuove, sul piano nazionale ed internazionale, le forme più appropriate di collaborazione e di mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di comuni iniziative  culturali e scientifiche.
Articolo 5 – Soci dell’Istituto
L’Istituto è composto da:
5a)    Soci Fondatori;
5b)    Soci Ordinari.
Articolo 6 – Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori dell’Istituto la Confederazione Italiana Agricoltori, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Amministrazione Provinciale di Reggio nell’Emilia, il Comune di Gattatico in Provincia di Reggio nell’Emilia.
E’  attribuita la qualità di Socio Fondatore al Comune di Campegine in Provincia di Reggio nell’Emilia.
I Soci Fondatori sono soggetti ai doveri previsti dallo Statuto ed al pagamento di una quota annuale di associazione, sono titolari di tutti i diritti e le  facoltà spettanti ai Soci Ordinari oltre a quelli per essi specificamente previsti dallo Statuto.
I Soci Fondatori, per mezzo dei loro rappresentanti istituzionali, possono presenziare, senza facoltà di delega, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove siano posti all’ordine del giorno argomenti reputati dai medesimi Soci Fondatori di particolare interesse.
Articolo 7 – Soci Ordinari
Possono essere Soci Ordinari dell’Istituto gli Enti Pubblici, gli Organismi di diritto pubblico, le Organizzazioni e le Associazioni a carattere sindacale, le Associazioni professionali, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni, le Società Cooperative e in genere le Persone Giuridiche che condividano e facciano propri i principi e gli scopi dell’Istituto, dichiarando di accettarne lo Statuto.
I Soci Ordinari sono soggetti ai doveri e sono titolari dei diritti e delle facoltà previsti dal presente Statuto nonché al pagamento di una quota annuale di associazione.
Sono escluse dalla possibilità di assumere la qualità di Soci Ordinari dell’Istituto le persone fisiche.
Articolo 8 – Invitati permanenti.
L’Assemblea dell’Istituto avrà facoltà di deliberare l’ammissione ai lavori assembleari di Invitati Permanenti, senza diritto di voto.
Analoga facoltà è attribuita al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ma in questa ipotesi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, immediatamente esecutiva, dovrà essere sottoposta per la ratifica alla prima Assemblea successiva alla sua adozione. Nel caso in cui l’Assemblea non ratifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione inerente l’ammissione di un Invitato Permanente, questa decadrà con effetto immediato.
E’ in ogni caso nella facoltà della Assemblea revocare in ogni tempo l’ammissione degli Invitati Permanenti ai lavori assembleari laddove si verifichi il venir meno delle condizioni di condivisione dei principi e degli scopi dell’Istituto.
Nel caso in cui, in conseguenza del verificarsi di fatti di straordinaria gravità o importanza, si determinino condizioni tali da rendere necessaria o comunque opportuna la revoca della ammissione di uno o più Invitati Permanenti in tempi tali da non consentire la convocazione di una Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto avrà facoltà di provvedervi con deliberazione immediatamente esecutiva, deliberazione che dovrà essere sottoposta per la ratifica alla prima Assemblea successiva alla sua adozione.

Articolo 9 – Ammissione di nuovi Soci
Chi intenda essere ammesso come Socio Ordinario dell’Istituto dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di ammissione mediante atto in forma scritta contenente:
9a)    l’indicazione della denominazione, della sede e di ogni altro dato, anche di natura fiscale, che valga ad identificarlo compiutamente;
9b)    la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l’ammissione a Socio;
9c)    la dichiarazione della volontà di condividere i principi e gli scopi dell’Istituto nonché della volontà di attenersi alle previsioni del presente Statuto, dei Regolamenti che l’Istituto dovesse approvare, delle deliberazioni che verranno legalmente adottate dagli organi dell’Istituto;
9d)    la attestazione della avvenuta presa visione dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano la vita dell’Istituto.
Alla domanda, l’aspirante Socio Ordinario dovrà allegare copia del  proprio Statuto o dell’atto costitutivo dalla quale possano desumersi i principi e gli scopi che ne ispirano l’attività. Sono esclusi dall’onere di allegazione di cui al presente comma gli Enti Pubblici.
Il Consiglio di Amministrazione accerta, previa opportuna istruttoria e mediante adeguata relazione, l’esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto per la ammissione a Socio Ordinario, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità in ordine all’accoglimento della richiesta di ammissione e delibera in ordine ad essa entro il termine di giorni 90 (novanta). In ipotesi di accoglimento della proposta, la delibera di ammissione disporrà la assegnazione alla categoria dei Soci Ordinari e la stessa verrà comunicata, a cura del Consiglio, all’interessato.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti:
10a)    all’integrale versamento dei contributi, delle quote di associazione, di iscrizione e di contribuzione, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito Regolamento o comunque dagli Organi dell’Istituto;
10b)    all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi dell’Istituto.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Istituto, di usufruire dei servizi offerti dallo stesso, di accedere ai materiali conservati presso l’Istituto, nel rispetto delle condizioni tutte fissate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea.
Articolo 11 – Perdita della qualità di Socio – Recesso
La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per estinzione della Persona giuridica socia, per  scioglimento dell’Istituto.
E’ facoltà di ogni Socio dell’Istituto di recedere in ogni tempo dal rapporto associativo, con effetto dallo scadere dell’anno solare in corso alla data di comunicazione all’Istituto della dichiarazione di recesso, salvo quanto previsto al comma successivo.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettersi almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare in corso; nel caso in cui detto termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno solare successivo a quello in corso al momento della trasmissione della dichiarazione.
Il Socio che recede dall’Associazione è impegnato a saldare tutte le quote e i contributi maturati e  non ancora saldati, compresi quelli maturati nell’anno solare in corso al momento della comunicazione del recesso e sino alla data di efficacia del recesso.
Articolo 12 – Esclusione del Socio
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio Fondatore o Ordinario che:
12a)    abbia perduto i requisiti per la associazione all’Istituto;
12b)    venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità con i principi e con gli scopi dell’Istituto;
12c)    non abbia versato, per almeno tre esercizi consecutivi, entro le scadenze fissate, i contributi o le quote di associazione, di iscrizione o di contribuzione dovuti;
12d)    ponga in essere gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti associativi, dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell’Istituto;
12e)    svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività contraria o comunque incompatibile con i  principi, gli scopi, gli interessi dell’Istituto;
12f)    promuova o, in ogni caso, ponga in essere atti o mantenga condotte  in qualsiasi modo pregiudizievoli per l’Istituto o per gli altri Soci dell’Istituto.
L’Assemblea, nell’ipotesi in cui venga deliberata la  esclusione di un Socio, incarica, fornendogli le necessarie indicazioni, uno o più mebri del Consiglio di Amministrazione affinché, entro 30 (trenta) giorni dalla adozione del provvedimento di esclusione, si dia idonea motivazione alla relativa deliberazione e la si comunichi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio interessato.
Avverso le  deliberazioni in materia di esclusione approvate dall’Assemblea, il Socio può ricorrere alla procedura arbitrale di cui all’articolo 32 dello Statuto entro il termine, posto a pena di decadenza, di 6 (sei) mesi decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione della motivazione del provvedimento.
La proposizione della procedura di arbitrato non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione.
Articolo 13 – Organi dell’Istituto
Sono Organi dell’Istituto:
13a)    l’Assemblea dei Soci;
13b)    il Consiglio di Amministrazione;
13c)    il Presidente dell’Istituto;
13d)    il Comitato Esecutivo;
13e)    la Presidenza Onoraria, ove nominata;
13f)    il Collegio dei Revisori dei Conti;
13g)    il Comitato dei Probiviri.
Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata nella sede dell’Istituto o altrove, purché in territorio nazionale o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea, dal Presidente su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso formato con atto scritto contenente: l’indicazione delle materie all’ordine del giorno; il luogo in cui si svolge l’Assemblea; la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione (che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima) per il caso in cui nella prima adunanza l’Assemblea non risulti validamente costituita; le ulteriori menzioni eventualmente richieste dalla legge o ritenute opportune in relazione alle finalità proprie dell’avviso.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è comunicato ai Soci con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuto ricevimento o comunque del recapito presso il domicilio indicato nel Libro Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il medesimo avviso è comunicato agli Invitati Permanenti.
In mancanza della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. In questo caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Sempre in questa ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Nessuna conseguenza sulla valida costituzione della Assemblea deriverà da irregolarità o omissioni che siano intervenute nella convocazione degli Invitati Permanenti.
Il Consiglio d’Amministrazione può, a propria discrezione e quali adempimenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori stabiliti al secondo comma, adottare qualunque altra forma di pubblicità idonea a meglio diffondere fra i Soci e gli Invitati Permanenti l’avviso di convocazione delle Assemblee.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, in seduta ordinaria, entro il mese di maggio.
L’Assemblea è altresì convocata quante volte il Consiglio d’Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Presidente, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da non meno di 7 (sette)  Soci.
Nei casi di cui al comma precedente la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salva, in caso contrario, l’applicazione dell’articolo 20 del codice civile.
Articolo 15 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci:
15a)    approva il Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione,  il Bilancio preventivo, l’eventuale piano pluriennale, la Relazione sulla attività dell’Istituto e determina il programma generale della attività dell’Istituto per il miglior conseguimento dei suoi scopi statutari;
15b)    determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo alle relative nomine e revoche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del presente Statuto e dalle disposizioni da esso richiamate;
15c)    nomina i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e designa tra questi il Presidente nel caso non vi abbia provveduto la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
15d)    nomina il Comitato dei Probiviri ed elegge tra questi il Presidente;
15e)    nomina la Presidenza Onoraria dell’Istituto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento che determina la durata dell’incarico nonché la composizione e le competenze dell’organo;
15f)    delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
15g)    delibera in merito alla ratifica dei Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
15h)    delibera le modifiche dello statuto con le maggioranze di cui al successivo articolo 16, ivi comprese le modifiche inerenti la sede legale dell’Istituto;
15i)    delibera in merito alla ratifica dei provvedimenti, assunti dal Consiglio di Amministrazione, di determinazione delle quote e dei contributi annuali da corrispondersi da parte dei Soci, ratifica che deve intervenire, al più tardi, con l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio;
15j)    delibera in merito alla eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione dei Soci;
15k)    delibera sull’acquisto, vendita e permuta e sull’accettazione di donazioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati quale sede sociale o per attività dell’Istituto;
15l)    delibera in merito alla individuazione e all’eventuale trasferimento della sede dell’Istituto;
15m)    delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
15n)    delibra in ordine alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle modalità previste dall’art. 15b.
L’Assemblea su proposta del Presidente, provvederà alla nomina di una commissione elettorale composta da tre membri eletti durante la seduta stessa e con voto palese.
La commissione elettorale, valuta le proposte pervenute dai soci, nelle modalità previste dallo statuto formulerà una lista unica di candidati. Se i nominativi pervenuti supereranno il numero dei membri fissato dall’assemblea, risulteranno eletti, nel numero stabilito, i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti.
Il verbale attestante il risultato, sottoscritto dalla commissione elettorale e dal Presidente dell’Assemblea, sarà conservato quale allegato agli atti dell’assemblea stessa.
15o)  nel caso che la lista di cui al sopraesteso articolo 15n) non ottenga sulla   base di quanto stabilito dallo statuto, la maggioranza per l’elezione del candidato o dei candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea chiederà alla commissione elettorale di ripresentare una nuova lista da sottoporre al voto dei soci presenti. Non ottenendo di nuovo la maggioranza dei consensi dei presenti, il Presidente dell’Assemblea riconvocherà l’Assemblea entro 90 giorni.
15p) potranno essere nominati membri della Commissione Elettorale i rappresentanti dei Soci, i membri del Consiglio di Amministrazione in  carica, i membri della Presidenza Onoraria, i membri del Comitato Scientifico in carica, nonché persone fisiche diverse dalle precedenti che si siano distinte per la loro attività in ambiti di rilievo pubblico, sociale, solidaristico, scientifico o culturale. I membri della Commissione Elettorale non potranno essere inseriti nella lista quali candidati.
Articolo 16 – Quorum costitutivi e deliberativi
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando vi intervengano, personalmente o per delega, Rappresentanti dei Soci aventi diritto al voto in numero almeno pari alla metà più uno del numero complessivo dei Rappresentanti che è nella facoltà dei Soci designare in virtù di quanto previsto al successivo articolo 17.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei Rappresentanti dei Soci intervenuti, personalmente o per delega, aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei Rappresentanti dei Soci aventi diritto al voto presenti personalmente o per delega.
L’Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, quando vi intervengano, personalmente o per delega, Rappresentanti dei Soci aventi diritto al voto in numero almeno pari alla metà più uno del numero complessivo dei Rappresentanti che è nella facoltà dei Soci designare in virtù di quanto previsto al successivo articolo 17.
Le  deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei Rappresentanti dei Soci presenti, fatta eccezione:
–    per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto o degli eventuali Allegati, per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei Rappresentanti dei Soci presenti;
–    per le deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti di esclusione dei Soci, per le quali occorre il  voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei Rappresentanti dei Soci presenti;
–    per le deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda esplicitamente diverso quorum deliberativo.
Nei casi in cui le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto o provvedimenti di esclusione dei Soci siano sottoposte all’Assemblea ordinaria, per esse troverà applicazione la disciplina in materia di quorum costitutivo prevista per l’Assemblea straordinaria.
Sono comunque fatte salve le diverse specifiche previsioni derivanti dal presente Statuto ovvero da disposizioni inderogabili di legge per quanto attiene i quorum costitutivi e deliberativi.
Articolo 17 – Intervento – Voto – Rappresentanza
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, nella persona dei rispettivi Rappresentanti nominati dagli organi competenti, che risultino iscritti nel Libro dei Soci.
Non hanno titolo per assumere la qualità di Rappresentanti dei Soci nelle Assemblee dell’Istituto, una volta eletti o nominati e per l’intera durata del rispettivo mandato, il Presidente dell’Istituto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri della Presidenza Onoraria dell’Istituto e i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ altresì fatto divieto ai Soci di nominare, quali propri Rappresentanti per la partecipazione alle Assemblee dell’Istituto, persone che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati non colposi per i quali la norma incriminatrice preveda una pena superiore, nel massimo, ai due anni. In caso di violazione da parte del Socio del divieto di cui al presente comma, il Rappresentante non ha diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto in Assemblea, né di delegare altri per la partecipazione all’Assemblea.
La Confederazione Italiana Agricoltori, l’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, l’Amministrazione Provinciale di Reggio nell’Emilia, il Comune di Gattatico e il Comune di Campegine hanno ognuno facoltà di designare otto Rappresentanti, ciascuno con diritto di voto, per la partecipazione all’Assemblea dei Soci.
Le Regioni e i Comuni capoluogo di Regione aventi qualità di Socio Ordinario hanno facoltà di designare, ognuno, tre Rappresentanti con diritto di voto per la partecipazione all’Assemblea dei Soci.
Gli altri Soci Ordinari hanno facoltà di designare ognuno un Rappresentante con diritto di voto per la partecipazione alla Assemblea dei Soci.
I Rappresentanti dei Soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente in Assemblea, hanno a propria volta facoltà di farsi rappresentare mediante conferimento di delega, delega che potrà essere conferita soltanto ad un altro Rappresentante di un Socio che abbia diritto al voto. La delega deve essere rilasciata con atto scritto che indichi sia l’identità del Rappresentante che della persona delegata a sostituirlo. La delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario, in momento anteriore all’inizio dell’Assemblea alla quale si  riferisce.
Ciascun Rappresentante di un Socio può essere mandatario di non più di tre altri Rappresentanti di Soci.
Delle deleghe deve farsi menzione nel verbale dell’Assemblea e le stesse devono essere conservate tra gli atti dell’Istituto.
Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese per alzata di mano; su richiesta di 1/5 dei Rappresentanti dei Soci presenti si procede alla votazione per scrutinio segreto, nel qual caso l’Assemblea  nomina  tre Scrutatori.
Articolo 18 – Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Istituto; in caso di sua assenza, è presieduta dal più anziano  per età tra i Vicepresidenti presenti; in caso di assenza sia del Presidente che dei Vicepresidenti, l’Assemblea è presieduta da un Rappresentante di un Socio eletto dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e tre Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo nel corso dell’Assemblea o successivamente alla chiusura dei lavori della stessa.
Articolo 19 – Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, da tre Vicepresidenti e dagli altri Consiglieri, per un numero dispari di membri non superiore a diciannove (19) ed è nominato dall’Assemblea dei Soci.
I soci fondatori designano dieci dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui due per il Comune di Gattatico due per il Comune di Campegine e due ciascuno per gli altri soci fondatori.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti o designati anche tra soggetti non Rappresentanti dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) esercizi.
In ogni caso gli Amministratori scadono dal mandato alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Ciascun Amministratore alla scadenza del mandato potrà essere rieletto. I limiti alla rieleggibilità degli Amministratori coincidono con l’eventuale limite massimo dei mandati previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
Il Consiglio elegge nella sua prima seduta, nel proprio ambito, il Presidente dell’Istituto e i tre Vicepresidenti,  nominando altresì il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, ad uno o più dei suoi Membri, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire e revocare procure speciali a suoi membri ed a dipendenti dell’Istituto o a terzi, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell’Istituto e agli eventuali Consiglieri delegati.
Al Consiglio spetta in ogni caso il potere di controllare e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di attribuire specifiche funzioni operative e gestionali a singoli Consiglieri ovvero al Comitato Esecutivo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 23.
I Consiglieri Delegati e il Comitato esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione periodicamente e con cadenza almeno trimestrale.
Sia i singoli Membri del Consiglio di Amministrazione, sia il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo senza necessità di alcuna giusta causa o giustificato motivo. La revoca è deliberata dall’Assemblea con i quorum costitutivo e deliberativo previsti per le Assemblee Straordinarie.
I Membri del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato sia stato revocato anteriormente alla scadenza non avranno in ogni caso titolo ad indennità o risarcimento alcuno in dipendenza di detta revoca.
Articolo  20 – Competenza e riunioni
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto che non siano espressamente riservati, dalla legge o dal presente Statuto, all’Assemblea. Nell’esercizio dei poteri demandatagli, il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso far salve, ove previste dalla legge o dal presente Statuto, le preventive autorizzazioni assembleari.
Ad esso spetta, a titolo esemplificativo:
20a)    deliberare in ordine alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
20b)    curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
20c)    redigere il Bilancio di esercizio e la Relazione sulla gestione, il Bilancio preventivo, l’eventuale Piano pluriennale;
20d)    nominare il Presidente dell’Istituto, tre Vicepresidenti e i componenti del Comitato Esecutivo, per quest’ultimo individuando il numero dei componenti non di diritto e le funzioni, nei limiti di cui all’articolo 23 dello Statuto;
20e)    determinare l’ammontare delle quote dei contributi annuali dei Soci, ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
20f)    approvare i Regolamenti previsti dallo Statuto ad esclusione di quelli esplicitamente riservati alla competenza dell’Assemblea, ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
20g)    approvare i Regolamenti, diversi da quelli di cui  al capoverso 20f), che ritenga utili per il miglior funzionamento dell’Istituto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33 dello Statuto e ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
20h)   nominare i Componenti del Comitato Scientifico;
20i)    coordinare con i programmi generali dell’Istituto l’attività del Comitato Scientifico, approvandone le iniziative;
20j)    deliberare sull’adesione di nuovi Soci;
20k)    instaurare rapporti di lavoro con il personale dell’Istituto e deliberare in merito al recesso da detti rapporti;
20l)    favorire, nei modi e nelle forme reputati necessari o opportuni, la partecipazione del personale alle finalità e agli scopi dell’Istituto;
20m)    affidare incarichi temporanei per attività previste dallo statuto o comunque di ricerca, stabilendone il compenso;
20n)    nominare eventuali commissioni di lavoro, anche non nel proprio seno;
20o)    deliberare sull’accettazione di contributi e donazioni mobiliari da parte dei Soci e di terzi non soci, salva la competenza della Assemblea in materia immobiliare;
20p)    deliberare in ordine alla ammissione o alla revoca di Invitati Permanenti, ferma restando la necessità di successiva ratifica da parte dell’Assemblea;
20q)    deliberare in ordine alla acquisizione di ulteriore materiale archivistico, in conformità a quanto previsto all’articolo 4 dello Statuto;
20r)    proporre all’Assemblea la nomina di una Presidenza Onoraria, ove lo ritenga opportuno e ferma restando la non esclusività della competenza per la proposta.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente dell’Istituto o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o, in assenza sia del Presidente che dei Vicepresidenti, dal Consigliere in carica più anziano di età, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, si riunisce almeno due volte l’anno.
Il Presidente dell’Istituto nomina di volta in volta un Segretario, anche tra persone che non siano rappresentanti dei Soci..
La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché ogni ulteriore indicazione reputata utile, è trasmessa, non meno di 7 (sette) giorni prima della riunione medesima, mediante atto scritto e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, in modo tale che, in ogni caso, i Consiglieri e i membri del Collegio dei Revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Nel caso in cui non si siano rispettate le modalità di convocazione di cui al capoverso precedente, le riunioni sono comunque valide laddove vi partecipino tutti i Consiglieri e i Membri del Collegio dei Revisori.
La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente dell’Istituto lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza.
In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Istituto, che sarà affiancato dal  Segretario.
Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscrivere dai medesimi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto palese tranne nei casi in cui costituiscano oggetto di deliberazione argomenti riguardanti direttamente lo status di persone fisiche, individuate o individuabili nominativamente, ovvero rapporti tra queste e l’Istituto. Con il voto della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta è possibile derogare ai criteri di scelta del voto palese o segreto disciplinati dal presente comma.
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai Membri del Collegio dei Revisori di ogni interesse che,  per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell’Istituto, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Istituto dell’operazione.
L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell’articolo 22 del codice civile, deve essere deliberata dall’Assemblea ed è esercitata dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori.

Articolo 21 – Sostituzione degli Amministratori
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea regolarmente convocata.
Nel caso in cui vengano a mancare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Revisori deve convocare d’urgenza l’Assemblea per le nuove nomine.
Il Collegio dei Revisori medesimo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 22 – Il Presidente dell’Istituto
Il Presidente dell’Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza dell’Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente dell’Istituto è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Istituto davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente dell’Istituto può delegare, nelle forme idonee, parte dei propri poteri ai Vicepresidenti o a membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti dell’Istituto o a soggetti terzi.
Il Presidente dell’Istituto convoca il Consiglio d’Amministrazione, fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
Il Presidente dell’Istituto ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione persone estranee al Consiglio nel caso in cui siano in discussione argomenti specifici che ne rendano opportuna o comunque utile la partecipazione. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, potrà deliberare in ordine alla ammissione dell’invitato alla riunione.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente dell’Istituto tutti i poteri a lui attribuiti, compresa la legale rappresentanza e la firma sociale, spettano ad uno tra i Vicepresidenti, da individuarsi in relazione alla anzianità nella carica e, in caso di parità, in relazione all’anzianità anagrafica.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente dell’Istituto fa prova dell’assenza o del temporaneo impedimento del medesimo.
Spettano in ogni caso al Presidente dell’Istituto:
22a)    la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi dell’Istituto;
22b)    lo svolgimento di adeguata azione di coordinamento tra le diverse iniziative dell’Istituto;
22c)    vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci;
22d)    partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico;
22e)    la responsabilità, nei confronti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, della gestione del personale impiegato dall’Istituto;
22f)    adempiere ad ogni altra funzione demandatagli dall’Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, dalla legge e dallo Statuto.
Articolo 23 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è un organo composto dal Presidente dell’Istituto, dai  tre Vicepresidenti e da Consiglieri ai quali siano stati dal Consiglio di Amministrazione conferiti specifici incarichi definiti nei contenuti e nei tempi, sino ad un massimo di sette Membri, compresi i Membri di diritto.
Le funzioni operative e gestionali  del Comitato Esecutivo sono stabilite con delibera del Consiglio d’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto.
Il Comitato Esecutivo risponde del proprio operato al Consiglio d’Amministrazione, al quale è tenuto a relazionare periodicamente in ordine alla attività svolta.
Articolo 24 – Il Comitato Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da personalità eminenti nel campo della cultura e della ricerca.
Il Comitato Scientifico ha il compito di collaborare con il Consiglio di Amministrazione alla formulazione del programma culturale, annuale e pluriennale, dell’Istituto. Il Comitato Scientifico formula altresì il parere di cui all’articolo 4 dello Statuto. Il Comitato Scientifico ove lo ritenga opportuno, potrà articolarsi in sezioni e comunque assumere l’organizzazione interna che ritenga maggiormente funzionale allo svolgimento dei compiti demandatigli.
Il Comitato Scientifico si riunisce di norma almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente, d’intesa con il Presidente dell’Istituto.
Il Comitato dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori è già da ora nelle sue piene funzioni poiché nominato dall’assemblea dei soci convocata in fase deliberante il 23 giugno 2006 e rimarrà in carica per il triennio 2006-2009.
I componenti del  Collegio dei Conti sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
In caso di mancata designazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede direttamente l’Assemblea dei Soci.
Articolo 26 – Competenza e riunioni
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Istituto e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente nei termini previsti dalla legge e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta del presenti.
I Revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio dei Revisori deve convocare l’Assemblea.
Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell’Istituto, convocare l’Assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I Revisori, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento dell’attività dell’Istituto sotto il profilo patrimoniale e finanziario.
Sono in ogni caso compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:
26a)    verificare la conformità delle delibere degli Organi dell’Associazione alle Norme statutarie;
26b)    vigilare sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto;
26c)    accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
26d)    effettuare riscontri di cassa.
Articolo 27 – Fondi e proventi
Il patrimonio dell’Istituto è costituito:
27a)    dal materiale archivistico, dai beni della Biblioteca e del Museo acquisiti con propria disponibilità;
27b)    da beni mobili ed immobili acquisiti con propria disponibilità per il perseguimento degli scopi dell’Istituto;
27c)    da beni provenienti da eventuali lasciti e donazioni;
27d)    dalle giacenze e dai depositi presso banche, istituti di credito, uffici postali e simili.
Le entrate economiche e finanziarie dell’Istituto sono costituite da:
27e)    quote di associazione, di iscrizione e di contribuzione provenienti dai Soci;
27f)    contributi erogati da parte di Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati;
27g)    contributi finanziari conseguenti al patrocinio ed alla collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati;
27h)    contributi finanziari conseguenti al patrocinio ed alla collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni, Associazioni, Società e Privati per lo svolgimento di specifiche attività;
27i)    eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione, nei limiti di cui all’articolo 3 dello Statuto;
27j)    eventuali lasciti o donazioni di carattere finanziario.
Articolo 28 – Esercizio sociale – Bilancio
L’Esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni Esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio.
Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla gestione nella quale sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione dell’Istituto.
Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo alla eventuale esclusione di Soci.
Il Bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il termine previsto dall’articolo 14 dello Statuto.
Almeno trenta giorni prima della conclusione dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo inerente l’esercizio successivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione unitamente al Bilancio Consuntivo.
Articolo 29 – Il Comitato dei Probiviri
Il Comitato dei Probiviri è costituito da tre Membri effettivi e da due supplenti,  nominati dall’Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente.
Il Comitato dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
E’ compito del Comitato dei Probiviri decidere inappellabilmente sui rapporti tra Socio ed Istituto che questi decidano concordemente di sottoporgli.
Il Presidente del Comitato dei Probiviri partecipa, come invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 30 – Scioglimento
L’Assemblea dei soci, all’atto della deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri, che adempirà al dispositivo contenuto nella delibera dell’assemblea medesima nella quale si decide anche sulla destinazione degli eventuali residui attivi ad Enti di Diritto Pubblico che saranno individuati nell’atto assembleare stesso. I beni costituiti dai Fondi di Archivio, qualora non vengano richiesti dai depositanti, dovranno essere destinati sempre ad Enti di Diritto Pubblico aventi finalità culturali e scelti dall’assemblea medesima.
Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del codice civile.
Articolo 31 – Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Istituto ed i singoli Soci ovvero tra i Soci medesimi, ed ancora qualsiasi controversia promossa da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto associativo, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, ove non risolte in via amichevole o tramite l’intervento del Collegio dei Probiviri, verrà deferito alle vie ordinarie.
Articolo 32 – Regolamenti
Oltre ai Regolamenti la cui adozione sia prevista dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con i quorum costitutivo e deliberativo  previsti per l’Assemblea straordinaria, in tutti i casi in cui lo reputi opportuno per meglio disciplinare il funzionamento dell’Istituto.

Articolo 33 – Disposizioni finali e disciplina applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di persone giuridiche e di associazioni.

Prova anche

Avviso di selezione di personale | Settore Paesaggio

L'Istituto Alcide Cervi cerca un Referente e Collaboratore della Segreteria organizzativa del Settore Paesaggio.